sabato 24 marzo 2012

Una legge anacronistica

8/3/2009


Soltanto in Italia una legge paradossale, risalente al ventennio, prevede la possibilità di notificare un’opera d’arte, sia essa una scultura o un dipinto, come pure un libro o un palazzo di particolare pregio storico o architettonico. 
Notificare significa che lo Stato giudica quel manufatto di interesse nazionale e ne vieta il trasferimento all’estero, per cui se esso viene posto in vendita, tramite una trattativa privata o in un’asta, il legittimo proprietario deve informare la sovrintendenza della sua intenzione e l’acquirente compra con l’alea che, se entro 90 giorni, viene esercitato il diritto di prelazione, non può entrare in possesso di ciò che ha comprato. 
Naturalmente il divieto di esportazione e la procedura da rispettare intimoriscono il potenziale compratore, il quale deve appalesarsi pubblicamente e sviliscono in maniera tangibile il valore venale dell’ opera con grave nocumento degli interessi del venditore. In Europa esiste, come imperativo categorico, la libera circolazione per ogni tipo di merce, nonché per i lavoratori ed i capitali, che possono trasferirsi liberamente dove ritengono più opportuno e conveniente, per cui è lampante che la normativa italiana è in stridente contrasto con lo spirito che anima tutte le legislazioni comunitarie. 
In Italia è presente circa la metà del patrimonio artistico mondiale, ma questa circostanza non può autorizzare lo Stato a prolungare la vita a leggi che non hanno più diritto di cittadinanza in uno spazio di libertà assoluto come da tempo è quello europeo. 
Nella mia veste di avvocato mi appresto a presentare presso la Corte Europea un esposto affinché ci sia una pronuncia sulla questione, ma sarebbe opportuno, allo scopo di evitare una condanna dello Stato italiano, che qualche parlamentare di buona volontà si faccia carico di una proposta di legge che abolisca una norma anacronistica ed eccessivamente protezionistica.

Gianfilippo della Ragione

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