lunedì 10 aprile 2017

ROTTAMAZIONE GRANDE BLUFF, LA CASSAZIONE DICE DI NO




FINALMENTE UN PUNTO FERMO DA PARTE DELLA CASSAZIONE CHE PONE FINE AI RECENTI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI; CON SENTENZA N.RO2339 del 2016 LA SUPREMA CORTE AFFERMA CHE le cartelle notificate, se non poste in esecuzione nel termine di 5 anni dalla notifica si prescrivono.
Tutti i contribuenti (debitori), dunque, che hanno dei ruoli pendenti con Equitalia (o gli altri agenti della riscossione) notificati oltre i 5 anni, se non soggetti a procedure esecutive (pignoramenti, fermi…), possono impugnarli, chiedendo l’annullamento della cartella al Giudice competente.
In definitiva chiunque, ad oggi, abbia una  o più cartelle notificate più di 5 anni fa, per le quali non sia stata avviata nessuna forma di esecuzione da parte dell’Agente della Riscossione (salvo atto interruttivo dimostrabile dall’Agente) può impugnare il ruolo e farsi annullare dal giudice competente le relative cartelle. Dal tenore della citata sentenza, non si esclude (almeno per i contributi INPS) la possibilità del rimborso di quanto illegittimamente versato.
Pertanto, alla luce della recente “Definizione agevolata dei ruoli” – (la quale prevede la Rottamazione delle Cartelle per i carichi notificati dal 2000 al 2015 (che si estenderanno al 2016 in sede di conversione), il debitore se in possesso dei requisiti sopra descritti (nessuna azione esecutiva avviata in relazione al ruolo) può rottamare solo il dovuto successivo al 2011 e chiedere al Giudice di annullare le cartelle precedenti per intervenuta prescrizione.

Avvocato Gian Filippo della Ragione

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